IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Proroga dei termini
 
   1.  I limiti temporali e quantitativi fissati dalle autorizzazioni
regionali di cui al primo comma dell'art. 17 della legge regionale 10
febbraio 1993, n. 10, sono prorogati fino e non oltre  il  31  luglio
1994. Comunque non potranno essere concesse proroghe per gli impianti
situati in aree protette perimetrate a norma di legge.
   2.   Le  amministrazioni  provinciali  competenti  per  territorio
effettuano gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di cui
al   comma   precedente    e    ne    trasmettono    le    risultanze
all'amministrazione   regionale   entro   trenta   giorni  dalla  sua
richiesta.
   3. La proroga delle autorizzazioni regionali di cui al primo comma
si applica anche per quelle scadute alla data di  entrata  in  vigore
della presente legge.