IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Proroga dei termini 1. I limiti temporali e quantitativi fissati dalle autorizzazioni regionali di cui al primo comma dell'art. 17 della legge regionale 10 febbraio 1993, n. 10, sono prorogati fino e non oltre il 31 luglio 1994. Comunque non potranno essere concesse proroghe per gli impianti situati in aree protette perimetrate a norma di legge. 2. Le amministrazioni provinciali competenti per territorio effettuano gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente e ne trasmettono le risultanze all'amministrazione regionale entro trenta giorni dalla sua richiesta. 3. La proroga delle autorizzazioni regionali di cui al primo comma si applica anche per quelle scadute alla data di entrata in vigore della presente legge.